Adozione: il caso TODOROVA c. Italia. La CEDU accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione

Strasburgo, 16 gennaio 2009 – Con sentenza del 13 gennaio 2009, nel caso TODOROVA c. Italia, la CEDU ha accertato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della ricorrente, garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

Quello che mi colpisce di più in questa vicenda è la condizione di estrema vulnerabilità della ricorrente, clandestina in Italia, rimasta incinta e senza più un compagno, che partorisce due gemelli e non ha il coraggio di riconoscerli immediatamente. Tuttavia, già solo dopo pochi giorni chiede un po’ di tempo per riflettere. Ma ormai è troppo tardi. Le autorità competenti in soli 27 giorni riescono a dichiarare adottabili i due bambini, disponendo il divieto di visita alla ricorrente e non accordandole alcuna possibilità di ripensamento. Anche l’intervento della ricorrente nella procedura davanti al Tribunale dei minori prima e la richiesta successiva di adozione dei propri figli naturali non riconosciuti poi, non sortiscono alcun effetto positivo.

Ma vediamo sinteticamente come si sono svolti i fatti.

La ricorrente, cittadina bulgara, il 7 ottobre 2005 partorì a Bari due gemelli. Disperata per la sua condizione precaria di immigrata clandestina chiese di non rivelare il suo nome. Il giorno stesso un’assistente sociale informò l’autorità giudiziaria competente dell’abbandono dei minori. Tre giorni dopo la loro nascita, i neonati furono inviati presso un centro d’accoglienza, su direttiva del Tribunale per i Minorenni di Bari. Quattro giorni dopo la nascita dei bambini, la stessa assistente sociale trasmise al proprio superiore gerarchico un rapporto dove lo informava che la ricorrente aveva chiesto qualche giorno di tempo per poter riflettere e decidere se riconoscere o meno i propri figli.

La ricorrente chiese anche che i bambini venissero ospitati in un centro d’accoglienza o presso una famiglia a condizione di poterli vedere e comunque fino a quando non avesse deciso. Nel frattempo il Tribunale nominò un tutore provvisorio e dispose il divieto di visita per la ricorrente.

Il pubblico ministero competente chiese a sua volta al Tribunale di dichiarare i bambini adottabili. In particolare il magistrato faceva presente che la ricorrente non aveva chiesto alcun termine per riconoscere i figli ma che aveva chiesto unicamente un po’ di tempo per valutare le prospettive; che la sospensione della procedura per l’adozione era comunque facoltativa e che poteva essere disposta se i minori fossero stati assistiti da un parente, mentre, nel caso di specie la ricorrente aveva espresso solo il desiderio di vedere i gemelli; che la ricorrente aveva già altri due figli e una famiglia in un altro Paese, che la relazione con il padre dei due gemelli, un cittadino italiano, si era interrotta, che la ricorrente si trovava in precarie condizioni economiche e che non aveva una vita sufficientemente stabile per occuparsi dei bambini in modo adeguato e che l’idea di abbandonare i figli doveva essere già maturata durante la gravidanza.

Il 2 novembre 2005, il Tribunale per i Minorenni dichiarò i gemelli adottabili.

Il 2 dicembre 2005, la ricorrente chiese di essere sentita dal Tribunale, chiedendo che la procedura per la dichiarazione di adottabilità fosse sospesa. Nel frattempo, il 5 dicembre, il Tribunale per i Minorenni invitò il pubblico ministero a indicare se si opponeva alla decisione del 2 novembre, in questi termini: “…con preghiera di valutare l’opportunità di rinunciare al termine per l’opposizione alla dichiarazione di adottabilità”. Quello stesso giorno il pubblico ministero rinunciò ad opporsi e pertanto la decisione del 2 novembre diventò definitiva.

Il 6 dicembre i bambini furono dati in affidamento preadottivo presso una famiglia.

Il 13 dicembre, il pubblico ministero, in risposta alla richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente il 2 dicembre, affermò che essa doveva essere respinta in quanto i minori erano stati già dichiarati adottabili. Il 21 dicembre, il Tribunale per i Minorenni respinse la richiesta di sospensione presentata dalla ricorrente. Nelle motivazioni, il Tribunale rilevò che i bambini erano stati dichiarati adottabili, fatto che impediva di dichiarare la domanda ammissibile in quanto la procedura non poteva essere sospesa.

Nel febbraio 2006, la ricorrente chiese di adottare i propri figli, non riconosciuti alla nascita. Tuttavia anche questa richiesta fu respinta per questioni sostanzialmente procedurali.

La CEDU, dopo aver valutato che le richieste della ricorrente dovessero essere esaminate unicamente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile al caso di specie. Pertanto la domanda formulata dalla ricorrente è stata dichiarata ammissibile.

La CEDU ha quindi esaminato se le autorità italiane avessero agito in violazione degli obblighi positivi nascenti dall’articolo 8 della Convenzione.

Innanzitutto la CEDU ha ritenuto che le autorità italiane abbiano adottato tutte le misure necessarie per proteggere i minori.

Tuttavia il procedimento svoltosi nel caso di specie non ha permesso un sufficiente coinvolgimento della ricorrente. La CEDU afferma in particolare che una procedura come quella del caso di specie, in cui la madre non è mai stata sentita, pur avendolo richiesto, ha impedito alla ricorrente di presentare le proprie argomentazioni in modo adeguato ed effettivo. Conseguentemente, lo Stato italiano non ha rispettato gli obblighi positivi nascenti dall’articolo 8 della Convenzione, violando cosi il diritto ad una vita privata e familiare della ricorrente.

Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la CEDU ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento per danni morali pari a 15.000 euro, oltre a 2.150 euro per spese e competenze legali.