Le modifiche all’articolo 47 del Regolamento della Corte e il nuovo formulario di ricorso valido dal 1° gennaio 2016

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Strasburgo, 29 gennaio 2016 – Come preannunciato, dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una versione aggiornata dell’articolo 47 del regolamento della CEDU, che enuncia le condizioni da rispettare per adire la CEDU e introdurre validamente un ricorso completo. Le modifiche introdotte sono minime e si trovano dettagliate nel comunicato stampa pubblicato dalla CEDU il 1° dicembre 2015.

A seguito di tali modifiche sono stati aggiornati tutti i documenti pertinenti, tra cui il formulario di ricorso e l’avvertenza “Come compilare il formulario di ricorso”. I ricorrenti e i loro rappresentanti dovranno pertanto utilizzare la versione attuale del formulario di ricorso.

Secondo le indicazioni fornite dalla Cancelleria della CEDU, i vecchi formulari di ricorso disponibili dal 1° gennaio 2014 e inviati alla Corte prima del 1° gennaio 2016, sono stati accettati, sempre che abbiano soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 47.

Il nuovo testo dell’articolo 47 del Regolamento dispone ora testualmente:

Articolo 47– Contenuto di un ricorso individuale

  1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario e indicare:
  2. a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione (se del caso) e l’indirizzo ufficiale;
  3. b) all’occorrenza, il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail del rappresentante;
  4. c) qualora il ricorrente sia rappresentato, la data e la firma in originale del ricorrente, nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura; la firma in originale del rappresentante, per accettazione dell’incarico ad agire in nome del ricorrente, deve ugualmente figurare nel rispettivo riquadro;
  5. d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto; e) un’esposizione succinta e leggibile dei fatti;
  6. f) un’esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni; e
  7. g) un’esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1 della Convenzione.
  8. a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere da e) a g), devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere di per sé sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.
  9. b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative argomentazioni.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

  1. a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale o diversa di cui si lamenta;
  2. b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione;
  3. c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione;
  4. d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, dai documenti idonei a dimostrare che la persona che introduce il ricorso ha la capacità a rappresentarla o è munita di procura in tal senso ;

3.2. I documenti presentati a sostegno del ricorso devono essere elencati in ordine cronologico, recare una numerazione consecutiva ed essere chiaramente identificabili.

  1. Il ricorrente che non desideri che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la Corte. Quest’ultima può autorizzare l’anonimato o decidere di concederlo d’ufficio.

5.1. In caso di non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, salvo che:

  1. a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti suindicati;
  2. b) il ricorso riguardi una domanda di misura provvisoria;
    c) la Corte decide altrimenti, d’ufficio o su richiesta del ricorrente.

5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, qualsiasi informazione o documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune.

  1. a) Conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso si considera introdotto alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal presente articolo (la data facente fede è quella del timbro postale).
  2. b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una data diversa.
  3. Il ricorrente ha l’onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire ogni informazione utile per l’esame del ricorso.

Avendo ricevuto diverse segnalazioni sulle difficoltà nel reperire le istruzioni per scaricare e compilare il formulario, ho ritenuto opportuno condividere sul mio blog le informazioni utili.

In pratica, per poter scaricare il formulario di ricorso, è utile sapere che esso funziona correttamente solo con Adobe Reader 9 o le versioni successive e con i sistemi operativi Windows e Mac OS X. È necessario quindi che Adobe Reader sia installato nel computer (esso può essere scaricato dal sito www.adobe.com).

Per scaricare il formulario dovrete cliccare qui e procedere secondo le istruzioni indicate, che riporto comunque qui di seguito.

  1. Salvare una copia del formulario

Cliccare col pulsante destro sul link o sull’icona sopra indicata

Scegliere una delle opzioni “Download Linked File As…””, “Save target as …”, “Save Link As…”

Salvare il formulario localmente nel proprio computer

  1. Compilare il formulario

Aprire la copia del formulario salvata con Adobe Reader

Compilare il formulario e salvarlo.

Una volta compilato il formulario, lo si deve stampare, firmare ed inviare alla CEDU per posta.

Buon lavoro!

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