Nel caso Tarkhel c. Svizzera la Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia in Grande Camera: il rigetto della domanda d’asilo e il rischio d’espulsione verso l’italia potrebbero essere in violazione dell’articolo 3, 8 e 13 della convenzione

immigrazioneStrasburgo, 12 febbraio 2014 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tenuto oggi un’udienza di Grande Camera sul caso Tarakhel c. Svizzera.

I ricorrenti sono una coppia di richiedenti asilo di origine afgana e i loro cinque figli. Dopo aver lasciato l’Iran, dove avevano vissuto per quindici anni, giunsero in Italia partendo dalle coste turche e viaggiando per mare. Dopo alcuni giorni passati nel centro di accoglienza di Bari, si diressero dapprima in Austria e poi in Svizzera dove presentarono, in ciascun Paese, richiesta d’asilo. Tuttavia tali domande furono rigettate in entrambi i Paesi.

L’ufficio generale per i migranti della Svizzera ordinò inoltre che fossero rinviati in Italia, conformemente alle previsioni del Regolamento Dublino III dell’Unione europea (n. 604/2013), che regola i nuovi criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

I ricorrenti si rivolsero quindi alle autorità amministrative federali eccependo che in Italia avrebbero subito un trattamento contrario alla Convenzione.

Il ricorso dei ricorrenti fu rigettato. Conseguentemente gli interessati si rivolsero alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e chiedendo altresì la sospensione provvisoria del provvedimento di espulsione verso l’Italia emanato nei loro confronti, ciò ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento. Tale misura fu accordata e pertanto i ricorrenti si trovano ancora in Svizzera.

Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano che in Italia le condizioni di vita presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo sono inumane e degradanti.

Inoltre, invocando l’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, i ricorrenti hanno eccepito che la loro famiglia in Italia potrebbe essere separata dalle autorità italiane. Inoltre un ulteriore trasferimento verso l’Italia sarebbe in contrasto con l’interesse superiore dei bambini, che sono ancora molto piccoli e si trovano in Svizzera dal 2011. I ricorrenti hanno infine invocato l’articolo 13 della Convenzione, lamentando che in Svizzera le autorità competenti hanno esaminato in modo superficiale la loro condizione personale.

Riguardo in particolare al periodo trascorso a Bari, i ricorrenti hanno esposto di aver assistito ad episodi di violenza, affermando che il centro era sovraffollato, non era fornito di acqua calda, l’ambiente era fumoso e insalubre, soprattutto per i bambini. Inoltre i ricorrenti hanno affermato che in Italia vi è la prassi di dividere le famiglie numerose dei richiedenti asilo e che, pertanto, in caso di rinvio, rischierebbero di essere separati.

Il Governo svizzero ha affermato che il sistema del Regolamento Dublino III si basa sulla presunzione che tutti gli Stati membri siano in grado di dare accoglienza ai migranti e che indicazioni differenti – quali quelle vigenti con riferimento alla Grecia che sospendono i rinvii verso questo Paese – non sono state emanate nei confronti dell’Italia.

Il Governo ha ribadito, quindi, il proprio diritto a rinviare i richiedenti asilo nel Paese di prima accoglienza in quanto non vi sono motivi per ritenere, anche sulla base delle statuizioni del Governo italiano, che i ricorrenti corrano il rischio di subire dei trattamenti contrari alla Convenzione.

Nel procedimento è intervenuto anche il Governo italiano che ha affermato che i centri di accoglienza sono adeguati, seppur nella situazione di emergenza dovuta all’ingente numero di migranti che raggiungono le coste nazionali. Il Governo ha, altresì, assicurato che la famiglia Tarakhel non sarà separata e ha sottolineato che i richiedenti asilo godono di un permesso di soggiorno per tutto il tempo necessario per l’esame della loro richiesta e ad essi è garantita un’abitazione, l’assistenza e le prestazioni del servizio sanitario nazionale e di quello scolastico.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo si è riunita per deliberare sia sulla ricevibilità, sia sul merito del ricorso e renderà prossimamente.

Infine, si ricorda che in seguito alla sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia della Corte europea dei diritti dell’uomo il 21 gennaio 2011 (qui la versione francese e inglese) molti Stati “Dublino” hanno provveduto a sospendere le procedure di rinvio verso la Grecia. Sempre a seguito di tale sentenza, circa la metà degli Stati “Dublino”, tra cui anche Paesi quali Germania, Gran Bretagna, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, hanno rinunciato a eseguire la procedura Dublino con la Grecia, mentre altri Stati, tra cui Austria, Francia e Polonia, l’hanno limitata notevolmente.

Per maggiori informazioni su Dublino III:

http://www.meltingpot.org/Asilo-Ecco-il-nuovo-Regolamento-Dublino-III.html#.UvvNrf1qKNc

Per maggiori informazioni sulla situazione in Grecia:

http://www.amnesty.it/Grecia_rifugiati_intrappolati_senza_protezione.html

 (Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)