G8 di Genova del 2001, la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna per tortura e trattamenti inumani e degradanti l’Italia a causa delle violenze delle forze di polizia sui manifestanti avvenute presso la scuola Diaz-Pertini

images-4Strasburgo, 7 aprile 2015 – Con la sentenza del 7 aprile 2015 nel caso Cestaro c. Italia (ricorso n. 6884/11), la C.E.D.U. ha accertato, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) per i maltrattamenti subiti dal ricorrente, nonché per la legislazione penale applicata nel caso di specie, ritenuta inadeguata e priva di effetti dissuasivi volti a prevenire efficacemente la reiterazione di possibili violenze da parte delle forze di polizia.

Il caso riguarda i noti fatti avvenuti alla fine del G8 a Genova nel luglio 2001, presso la scuola Diaz-Pertini. La struttura era stata messa a disposizione dal Comune di Genova per il pernottamento dei manifestanti giunti in città in occasione del summit. Verso mezzanotte, reparti antisommossa della polizia di Stato fecero irruzione con lo scopo dichiarato di procedere ad una perquisizione, ma fu invece quella l’occasione in cui si scatenarono atti di inaudita violenza nei confronti delle persone che si trovavano a dormire all’interno, che non reagirono in alcun modo e si trovarono quindi del tutti inermi di fronte all’azione violenta degli agenti di polizia.

La C.E.D.U. ha ritenuto che, prendendo in considerazione le gravi circostanze del caso, i maltrattamenti subiti dal ricorrente al momento dell’irruzione della polizia siano stati veri e propri atti di tortura ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La C.E.D.U. ha inoltre ritenuto che l’impossibilità di identificare gli agenti autori materiali dei maltrattamenti sia dovuto anche ad una mancanza di cooperazione da parte delle stesse forze di polizia.

La C.E.D.U. ha quindi ritenuto che la legislazione penale non ha effetti dissuasivi efficaci a prevenire la violenza delle forze di polizia. Ritenendo questo fatto un problema strutturale, i Giudici di Strasburgo hanno indicato, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, che lo Stato italiano deve adempiere ai propri obblighi positivi derivanti dall’articolo 3 della Convenzione, adottando una legislazione penale idonea.

In particolare, la C.E.D.U. ha indicato che lo Stato italiano deve munirsi di strumenti giuridici che permettano di sanzionare in modo adeguato i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti ed impedire che gli agenti di polizia coinvolti possano beneficiare di un’impunità contraria ai principi stabiliti a garanzia del divieto assoluto di tortura e di maltrattamenti.

Il ricorrente ha ottenuto, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, un risarcimento pari a 45.000 euro per danni morali.

Per poter ricordare i gravi fatti avvenuti a Genova, invito a vedere il film “DIAZ – Don’t clean up this blod” (qui il trailer)