Strasburgo, 29 aprile 2016 – Il 9 settembre 2015, la C.E.D.U. ha comunicato il caso CHOWDURY e altri c. Grecia. I quarantadue ricorrenti di nazionalità bangladese lamentano la violazione dell’articolo 4 della Convenzione che vieta la riduzione in schiavitù, in quanto le loro condizioni di lavoro nella raccolta delle fragole di Manolada costituirebbe un lavoro forzato od obbligatorio e che lo Stato non ha adempiuto all’obbligo positivo di impedire la tratta e di adottare misure idonee a prevenire tale fenomeno e di sanzionare chi li impiega, responsabili del traffico di essere umani.
I fatti riportati dai ricorrenti nel caso di specie sono i seguenti.
I ricorrenti, senza permesso di lavoro in Grecia, furono recrutati tra ottobre 2012 e febbraio 2013 ad Atene e in altre parti della Grecia per lavorare nel più grande centro di coltivazione di fragole a Manolada. In tutto i lavoratori recrutati erano 150. Furono quindi divisi in tre squadre ciascuna delle quali era diretta da un cittadino bangladese che doveva rendere conto a uno dei due datori di lavoro.
Ai braccianti fu promesso un salario di 22 euro per sette ore di lavoro giornaliero e 3 euro per ogni ora supplementare, meno 3 euro per il cibo. Lavoravano nelle serre dalle 7 alle 19 tutti i giorni, raccogliendo fragole sotto il controllo di uomini armati di uno dei due datori di lavoro. Vivevano in tende di fortuna costruite con cartoni, nailon e bambù.
I braccianti fecero sciopero tre volte per rivendicare i loro salari, ovvero a fine febbraio 2013, a metà marzo 2013 e il 15 aprile 2013. I datori di lavoro non pagarono i salari ma, il 17 aprile 2013 fecero arrivare altri migranti bangladesi per lavorare nei campi. I braccianti più vecchi, temendo di non essere pagati, si diressero verso i datori di lavoro presenti e così uno degli uomini armati fece fuoco ferendone trenta di loro.
Il 18 e 19 aprile 2013, la polizia arrestò i due datori di lavoro, la persona che aveva sparato e un altro uomo. Il 19 aprile 2013, il Procuratore di Amaliada li indagò per tentato omicidio e altri illeciti, mentre il Procuratore presso la Corte di Cassazione per tratta di esseri umani ai sensi dell’articolo 323A del codice penale. L’accusa di tentato omicidio fu poi riclassificata come lesioni corporee gravi.
Il 22 aprile 2013 il Procuratore di Amaliada riconobbe che 31 braccianti e 4 capi squadra erano vittime di tratta di esseri umani e conseguentemente fu loro concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 3064/2002. L’8 maggio 2013, altri 120 braccianti (di cui 21 ricorrenti) chiesero al Procuratore di perseguire i quattro indagati per tratta di esseri umani in aggiunta agli altri 35 braccianti, affermando di essere vittime dei medesimi illeciti.
Con sentenza del 4 agosto 2014, il Procuratore di Amaliada respinse le richieste dei 120 braccianti. Il Procuratore fece presente che nel corso delle indagini preliminari dei 120 braccianti ne erano stati rintracciati solo 102, che furono sentiti. Risultava tuttavia dalle loro deposizioni e da altri elementi dell’indagine che le loro denunce non corrispondevano alla realtà dei fatti. Se erano stati vittima del medesimo trattamento, avrebbero dovuto procedere immediatamente rivolgendosi alle forze di polizia, come avevano fatto gli altri 35 braccianti. Il loro timore di lasciare le loro baracche non fu ritenuto credibile dato che esse erano situate molto vicino al luogo dell’aggressione. Inoltre solo 4 dei 102 si erano lamentati di essere stati feriti. Tuttavia, nessuno dei 4 era andato in ospedale come avevano fatto gli altri 35 e i loro colleghi. Peraltro avevano tutti dichiarato di essersi presentati perché avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno.
Il 28 gennaio 2015, il Procuratore presso la Corte di Appello di Patrasso respinse il ricorso che i 120 braccianti avevano presentato avverso la sentenza di primo grado, ritenendo che non vi fossero sufficienti elementi che permettessero di stabilire la presenza degli interessati nel luogo dove era avvenuta l’aggressione.
Gli indagati furono rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Patrasso. Le udienze iniziarono il 6 giugno 2014 e si conclusero il 30 luglio 2014. I 35 braccianti si costituirono parte civile e furono rappresentati da due avvocati, le cui spese furono assunte dal Consiglio ellenico per i rifugiati e dalla Lega ellenica per i diritti umani.
Il 30 luglio 2014, la Corte di Assise assolse tutti gli imputati per il reato di tratta di esseri umani. Due degli imputati furono condannati per lesioni gravi e uso illegittimo di armi rispettivamente alla pena della reclusione per quattordici anni e sette mesi e per otto anni e sette mesi. Per l’imputato che aveva aperto il fuoco sulle vittime, il Tribunale ritenne che il responsabile non aveva agito con l’intenzione di uccidere ma con quella di obbligare le vittime ad allontanarsi perché non si avvicinassero ai nuovi braccianti che stavano per essere assunti. La Corte d’’Assise assolse invece il quarto imputato, per il fatto che non era stato provato che fosse effettivamente uno dei due datori di lavoro (e conseguentemente non aveva l’obbligo di corrispondere il salario), ne che fosse implicato come istigatore dell’aggressione armata contro i braccianti. La Corte di Assise convertì le condanne in sanzioni pecuniarie condannando i responsabili a corrispondere alle trentacinque vittime la somma complessiva di 1.500 euro, per una somma pari a 43 euro ciascuno.
Riguardo all’accusa di tratta di esseri umani, la Corte di Assise di Patrasso rilevò che “non vi erano servizi igienici, né acqua corrente e faceva così caldo che la pelle fondeva”. La Corte di Assise rilevò anche che i datori di lavoro erano al corrente della situazione di irregolarità in cui versavano i braccianti, che questi non capivano il greco e che, essendo senza risorse, dovevano guadagnare, ma che non ricevettero alcuna remunerazione per il lavoro compiuto. La polizia, per parte sua, era informata del fatto che i braccianti non ricevevano alcun salario, ma si era limitata ad avvisare il secondo datore di lavoro, senza tuttavia contattare l’Ispettorato del lavoro, senza informare i braccianti dei loro diritti a pretendere giustizia e senza aprire alcuna indagine per traffico di esseri umani. Peraltro, la Corte di Assise prese in considerazione che i braccianti non avessero percepito alcun salario per il periodo 2012-2013.
In particolare, la Corte di Assise ritenne che l’elemento oggettivo dell’illecito non era stato provato nel caso di specie per il motivo che i braccianti erano liberi di lasciare i campi (“avevano la possibilità di muoversi liberamente nella zona (…) e di andare a fare la spesa al supermercato con cui il loro datore di lavoro aveva preso accordi (…) e potevano giocare a cricket su un terreno vicino alle loro baracche (…) o andare ai negozi gestiti dai loro connazionali che si trovavano nelle vicinanze per intrattenere delle relazioni sociali”). Ritenne che i datori di lavoro non avevano attirato con falsi pretesti i braccianti approfittando della loro vulnerabilità come invece previsto dall’articolo 323A c.p. Il salario proposto era lo stesso di quello degli altri produttori e i braccianti potevano, se lo desideravano, prendere i pasti il cui costo sarebbe stato dedotto dal loro salario.
Secondo la Corte di Assise, perché potesse essere ritenuta esistente la condizione di vulnerabilità, la vittima avrebbe dovuto trovarsi in uno stato di impoverimento tale che il rifiuto di sottostare all’autore del reato doveva essere percepito come assurdo, vale a dire che la vittima doveva trovarsi in uno stato di debolezza assoluta che l’impediva di proteggersi. La vittima sarebbe stata sfruttata solo se si fosse trovata in una situazione di esclusione in relazione al mondo esterno, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
La Corte di Assise non ritenne veritiere le minacce di morte provenienti dagli imputati e denunciate dai braccianti. Ritenne che se tale circostanza si fosse verificata, i braccianti avrebbero dovuto lasciare i luoghi di lavoro senza esitazione in quanto la paura di perdere il bene della vita era preminente rispetto ad ogni altro tipo di bene.
Il 30 luglio 2014, gli imputati condannati in primo grado fecero appello. La procedura è pendente e ha effetto sospensivo.
Il 21 ottobre 2014, gli avvocati dei braccianti chiesero al Procuratore presso la Corte di Cassazione di presentare ricorso contro la sentenza della Corte di Assise. Nella loro richiesta, gli avvocati evidenziarono che la Corte di Assise non aveva esaminato in modo adeguato il reato di tratta di esseri umani.
Il 27 ottobre 2014, il Procuratore respinse la richiesta di procedere in Cassazione, motivando sinteticamente che non sussistevano le condizioni previste dalla legge.
Il caso è di estrema attualità anche per l’Italia, in considerazione del grave fenomeno di caporalato e lavoro nero in cui versano migranti sia regolari che irregolari, il cui sfruttamento può ben essere ritenuto una violazione del divieto di riduzione in schiavitù così come imposto dall’articolo 4 della Convenzione.
Il fenomeno è denunciato periodicamente da diversi anni, sia dai sindacati di categoria che da organizzazioni non governative che agiscono sul territorio.
In proposito si ricordano le ribellioni dei migranti iniziate a partire dal 2010, prima a Castel Volturno, poi per due volte a Rosarno, dove i migranti di origine africana hanno dato vita alle rivolte contro la violenza della camorra e della ‘ndrangheta. In Calabria la violenta reazione di parte della popolazione locale portò allo sgombero rapido di tutti i neri presenti nella zona. Nell’estate del 2012 lavoratori magrebini e dell’Africa subsahariana iniziarono uno sciopero a Nardò, in provincia di Lecce. Quell’esperienza portò all’approvazione della legge contro il caporalato. Negli anni successivi le drammatiche condizioni di lavoro e abitative dei lavoratori agricoli presenti nel Meridione italiano si sono rapidamente estese al Nord. Baraccopoli si creano ogni anno a Saluzzo, in provincia di Cuneo, per la raccolta della frutta. A Canelli, per la vendemmia del “moscato d’Asti”. Paradossalmente, si tratta di prodotti esportati in tutto il mondo. E di economie ricche.
Solo in Italia, secondo il primo rapporto “Agromafie e caporalato”, i lavoratori stranieri occupati, in base ai dati ufficiali, ammontano a circa 314.000 unità, diversamente distribuiti nelle regioni italiane.
Da almeno dieci anni queste condizioni sono state denunciate nei rapporti ufficiali di Medici Senza Frontiere, Amnesty International e altre organizzazioni umanitarie, oltre che da infiniti reportage giornalistici italiani ed esteri. Nonostante progetti e tentativi di intervento, il problema ogni anno si ripropone immutato.
Recentemente a livello nazionale è stato presentato un disegno di legge per contrastare il fenomeno (disegno di legge n. 2119 comunicato alla Presidenza il 29 ottobre 2015), mentre sono state presentate interpellanze parlamentari.
Antonella Mascia