Nel caso Santilli c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione del diritto al rispetto della vita familiare a causa dell’inerzia del Tribunale per i minorenni e dei servizi sociali nel garantire il diritto di visita al genitore non convivente con il figlio

immunitaStrasburgo, 19 febbraio 2014 – Con sentenza del 17 dicembre 2013, la C.E.D.U. ha accertato che nel caso Santilli c. Italia vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Il ricorso è stato presentato alla Corte il 12 luglio 2010 e riguarda la vicenda di un cittadino italiano, sposato e padre di un bambino nato nel 2001, che in seguito alla separazione dalla moglie, avvenuta nel 2006, ottenne il diritto di vedere il proprio bambino un giorno a settimana.

Dal 2006 al 2010, le autorità italiane non misero il ricorrente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di visita. Nonostante fossero stati più volte sollecitati i servizi sociali e nonostante il Tribunale per i minorenni di Foligno avesse più volte intimato alla madre del bambino di permettere gli incontri con il padre, quest’ultimo poté vedere il bambino soltanto pochissime volte.

A causa di ciò, il 10 maggio 2009, il ricorrente decise di sporgere denuncia anche nei confronti dei servizi sociali.

Con il proprio ricorso il ricorrente ha chiesto alla C.E.D.U. che venissero dichiarate le violazioni degli articoli 8, 6, 13 e 14 della Convenzione.

La C.E.D.U., accertando la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, ha sanzionato l’inerzia e l’incapacità delle autorità nazionali di contrastare l’atteggiamento negativo ed ostruzionistico di uno dei genitori, che impediva al genitore non convivente, il ricorrente, di frequentare regolarmente e serenamente il proprio figlio.

Il perdurare di questa situazione ha comportato l’allontanamento del padre dal figlio, con la conseguente compromissione del loro rapporto affettivo e relazionale.