Nel caso Bondavalli c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione e ora le giurisdizioni interne sono chiamate a far rispettare il diritto di visita del padre non affidatario

Strasburgo, 20 novembre 2015 – Con sentenza del 17 novembre 2015 la C.E.D.U. ha deciso il caso Bondavalli c. Italia, accertando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il caso riguarda l’impossibilità del pieno esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente, padre non affidatario, ciò a causa delle relazioni negative redatte dagli assistenti sociali dei servizi sociali, legati da un rapporto di colleganza con la madre del bambino. Nonostante il ricorrente avesse prodotto diverse perizie che dimostravano l’infondatezza di quanto indicato nelle relazioni dei servizi sociali, l’autorità giudiziaria aveva continuato ad affidare a quegli stessi servizi sociali il compito di seguire la relazione padre-figlio.

La C.E.D.U. ha ritenuto che le giurisdizioni interne non abbiano adottato misure appropriate capaci di tutelare i diritti del ricorrente e di prendere in considerazione i suoi interessi.

La C.E.D.U. ha quindi evidenziato che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulla relazione padre-figlio e conseguentemente ha sollecitato le autorità nazionali ad intervenire sollecitamente per riesaminare il diritto di visita del ricorrente, tenendo conto dell’interesse superiore del minore.

I fatti principali del ricorso riguardano la vicenda del signor Bondavalli, il quale ebbe un figlio nel 2004 dalla donna con cui aveva una relazione stabile.

Nel 2005 il ricorrente e la sua compagna decisero di separarsi. Nell’ottobre del 2006 il ricorrente si rivolse al Tribunale per i minorenni di Bologna al fine di ottenere l’affidamento condiviso del figlio. Il Tribunale gli riconobbe un diritto di visita per due pomeriggi la settimana, nonché la possibilità di vedere il bambino durante alcuni fine settimana e le vacanze. La Corte di Appello di Bologna confermò il decreto emesso dai giudici di primo grado.

Nell’aprile 2009, il ricorrente informò gli assistenti sociali dei servizi sociali di sospettare che la madre maltrattava il bambino, producendo certificazione medica che attestavano dei graffi sul corpo del figlio.

In risposta a tali denunce, i servizi sociali riferirono al Tribunale che li aveva incaricati di seguire la relazione padre figlio, che per lo stato di agitazione e stress del ricorrente il minore doveva invece essere protetto e conseguentemente decisero che la relazione padre-figlio potesse svolgersi esclusivamente attraverso incontri protetti. Riferirono inoltre che le denunce di maltrattamenti provenienti dal ricorrente non erano provate, suggerendo invece di ordinare una perizia psicologica sui genitori. La consulente d’ufficio nominato nel proprio elaborato peritale concluse per l’esistenza in capo al ricorrente di un disturbo delirante di tipo paranoico, sottolineando che questi era convinto che il bambino fosse maltrattato.

Il ricorrente contestò tale relazione, denunciando che la psichiatra che l’aveva redatto aveva un rapporto professionale con la madre di suo figlio. Denunciò anche che gli assistenti sociali incaricati di seguire il caso erano stati parziali, avendo questi un rapporto di colleganza con la madre, psichiatra presso la medesima struttura amministrativa.

Il ricorrente presentò anche delle specifiche richieste volte ad ottenere che il caso fosse affidato ad altri servizi sociali e che il suo diritto di visita venisse esteso. Tuttavia le giurisdizioni nazionali respinsero tali richieste ritenendo che le pretese del ricorrente fossero legate al suo stato psicologico.

Il ricorrente produsse diverse perizie medico-legali le cui conclusioni negavano la presenza di patologie o disturbi della personalità. Tali perizie evidenziavano anche che i servizi sociali non avevano adottato alcun provvedimento positivo volto ad instaurare un’autentica relazione padre-figlio, mentre invece avevano sempre favorito la madre. Tuttavia tali relazioni non furono prese in considerazione da parte dell’autorità giudiziaria perché ritenute poco affidabili. L’autorità giudiziaria decise invece di incaricare quegli stessi servizi sociali di organizzare incontri protetti tra il padre e il figlio.

I servizi sociali vietarono ogni contatto telefonico tra il ricorrente e suo figlio e gli incontri tra i due furono sospesi diverse volte. Sempre i servizi sociali annullarono anche delle visite senza la possibilità di recupero in date successive.

Dal marzo 2015 il ricorrente incontra suo figlio due ore alla settimana in presenza di un assistente sociale, nonché due ore alla settimana in presenza della madre. Non può andare in vacanza con suo figlio o ospitarlo presso la sua abitazione. Può chiamarlo solo una volta alla settimana sul telefono cellulare della madre.

Il ricorrente ha presentato ricorso alla C.E.D.U. il 29 maggio 2012, lamentando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione per l’eccessiva autonomia dei servizi sociali nell’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Il ricorrente ha inoltre eccepito che il Tribunale per i minorenni di Bologna non ha esercitato un controllo regolare sull’attività svolta dai servizi sociali, lamentando, in particolare, che la consulente che aveva redatto la perizia e il personale dei servizi sociali siano stati influenzati dalla madre in ragione dei rapporti professionali esistenti tra loro. Il caso è stato comunicato al Governo italiano il 3 settembre 2014.

Pronunciandosi sul caso, la C.E.D.U. ha rilevato che, a partire dal settembre 2009, nonostante il Tribunale per i minorenni di Bologna avesse riconosciuto un ampio diritto di visita al ricorrente, quest’ultimo aveva potuto incontrare suo figlio in modo molto limitato, ciò a causa, da una parte, delle relazioni negative redatte dagli assistenti sociali dipendenti della medesima struttura amministrativa ove lavorava la madre come psichiatra e, dall’altra, del contenuto negativo della consulenza tecnica redatta da una psichiatra che aveva avuto un rapporto professionale pregresso, sempre con la madre.

La C.E.D.U. ha evidenziato anche che il ricorrente ha denunciato diverse volte la parzialità della psichiatra e degli assistenti sociali dei servizi sociali incaricati, ma che le autorità giudiziarie hanno continuato ad affidare a questi il compito di seguire il minore, limitando peraltro esse stesse il diritto di visita, nonostante diverse relazioni medico-legali di parte avessero evidenziato che lo stesso non soffriva di alcun disturbo psicologico.

Nella propria pronuncia la C.E.D.U. ha ricordato di aver già sanzionato le autorità italiane per non aver tenuto contro dell’esistenza di un legame tra il consulente incaricato di valutare sotto il profilo psicologico il minore e il di lui patrigno (caso Piazzi c. Italia, ricorso n. 36168/09, sentenza del 2 novembre 2010). La C.E.D.U. ha quindi rilevato che nel caso Bondavalli era di tutta evidenza il legame professionale esistente tra la madre del bambino, i servizi sociali e la psichiatra incaricata di redigere la consulenza tecnica sulla famiglia.

La C.E.D.U. ha quindi ritenuto che le giurisdizioni nazionali avrebbero dovuto, nell’interesse del ricorrente e di suo figlio, dare un riscontro positivo alle richieste avanzate dall’interessato e tener conto delle relazioni peritali prodotte dal signor Bondavalli, valutando quindi l’opportunità di modificare il diritto di visita.

La C.E.D.U. ha poi rilevato che le giurisdizioni interne non hanno adottato alcuna misura idonea per creare le condizioni necessarie alla piena attuazione del diritto di visita del padre. La procedura avrebbe dovuto dotarsi di garanzie appropriate per permettere di tutelare i diritti del ricorrente e di tener conto dei suoi interessi. La C.E.D.U. ha poi evidenziato che le giurisdizioni interne non hanno proceduto con la diligenza necessaria e conseguentemente, da circa sette anni, la relazione padre-figlio è molto limitata.

Richiamando l’articolo 46 della Convenzione, la C.E.D.U. ha invitato espressamente le autorità competenti a rivedere rapidamente le misure adottate fino ad oggi, per permettere che il diritto di visita diventi effettivo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali in gioco, quelli del ricorrente e quelli superiori di suo figlio.

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