Strasburgo, 5 novembre 2013 – Con sentenza del 29 ottobre 2013, la C.E.D.U. ha deciso sul caso Varvara c. Italia, accertando la violazione degli articoli 7 della Convenzione (nulla poena sine lege) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione dei beni) alla Convenzione, a causa della confisca di alcuni beni oggetto di lottizzazione abusiva.
Nel 1984, il ricorrente aveva ottenuto l’approvazione, da parte del Comune di Cassano delle Murge in Puglia, di un progetto di lottizzazione nei pressi della foresta di Mercadante.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore di due leggi (la n. 431/1985 e la n. 30/1990) e alla presentazione della richiesta di variante da parte del ricorrente, tale progetto fu ritenuto illegittimo. Fu quindi aperta una procedura penale per lottizzazione abusiva che si concluse con l’assoluzione del ricorrente. Tuttavia, i beni oggetto della lottizzazione furono confiscati.
Il ricorrente si si lamentò davanti alla C.E.D.U. che la misura della confisca dei beni era stata applicata in assenza di un giudizio di condanna. Inoltre, tale misura era da considerarsi palesemente illegittima e sproporzionata.
La C.E.D.U., accertando le violazioni denunciate, ha riconosciuto al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di 10.000 euro, mentre, per la quantificazione dei danni materiali, si è riservata di decidere successivamente.
In tema di confisca per lottizzazione abusiva, precedentemente al caso Varvara c. Italia, la C.E.D.U. si è già pronunciata nel caso Sud Fondi e altri c. Italia.
La C.E.D.U. ha inoltre recentemente comunicato al Governo italiano i casi Falgest S.r.l. e altri c. Italia, Hotel Promotion Bureau S.r.l. e altri c. Italia e Petruzzo e altri c. Italia.