Strasburgo, 23 febbraio 2014 – Con sentenza del 21 gennaio 2014 nel caso Placì c. Italia, la C.E.D.U. ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione. L’oggetto della pronuncia riguarda il trattamento subito da un cittadino italiano durante il servizio militare.
Il ricorrente, nel 1993, fu chiamato per svolgere il servizio militare e, nel 1994, fu dichiarato idoneo al servizio di leva, sebbene durante le visite fosse risultato lento nella comprensione e nell’esecuzione di un compito – per quanto logico nel suo esercizio – e incline a rinunciare. Inoltre, in una valutazione delle competenze linguistiche e culturali, della motivazione, delle prestazioni mentali e del comportamento, ottenne una valutazione di 4 su 10 in ogni area. Una seconda valutazione del 1994 confermò la sua idoneità e fu quindi inviato al 123esimo battaglione di stanza a Chieti per l’addestramento.
Nel luglio del 1994, il ricorrente fu trasferito a L’Aquila e, mentre si trovava lì, fu sottoposto a numerose punizioni tra cui ventiquattro giorni di reclusione – anche in isolamento – per motivi che andavano dalla cura negligente della branda, al fallimento nel riferire al supervisore o a un atteggiamento ritenuto troppo informale nei confronti dei superiori.
Alla fine del 1994, fu trasferito a Lecce dove i superiori si resero conto che soffriva di tic nervosi e contrazioni, difficoltà di socializzazione e di apprendimento.
Nel 1995, fu visitato e gli fu diagnosticato uno stato d’ansia e di fragilità mentale. Fu ritenuto fisicamente debole e insicuro, con una bassa attitudine all’apprendimento, incline all’isolamento e incapace di assumere responsabilità. I test rivelarono che non era in grado di svolgere i compiti assegnati, aveva difficoltà a orientarsi e le funzioni cognitive alterate. Gli fu diagnosticato un lieve deficit cognitivo. Queste precarie condizioni di salute gli facevano vivere la vita militare con ansia e in costante paura.
I medici ritennero che continuare a svolgere il servizio militare avrebbe aggravato la sua ansia e che si sarebbe accentuato il suo atteggiamento difensivo derivante dal suo stato di paura costante. In un’ulteriore visita, avvenuta nell’aprile 1995, fu diagnosticata una disforia e un disturbo da personalità borderline. Per questo fu dichiarato inidoneo al servizio di leva.
Dopo il congedo fu nuovamente esaminato e risultò che il ricorrente rimaneva insicuro, instabile e incapace di assumersi delle responsabilità, mostrando segni di deficit intellettivi.
Il ricorrente richiese al Ministro della Difesa un risarcimento danni ritenendo provato il nesso tra la sua condizione e il servizio militare.
La Commissione medica territoriale di Bari riconobbe che il ricorrente soffriva di un disturbo ossessivo-compulsivo, ma ritenne che non fosse una conseguenza del servizio militare. Per questo motivo il Ministero della Difesa rigettò la richiesta di risarcimento danni.
Avverso il provvedimento, il ricorrente si rivolse al T.A.R. competente. Tuttavia la richiesta fu respinta. Il ricorrente si rivolse quindi al Consiglio di Stato, ma la richiesta fu nuovamente respinta.
La C.E.D.U., investita del caso, ha dichiarato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Secondo la giurisprudenza consolidata della C.E.D.U., infatti, sullo Stato grava un obbligo generale di vigilare affinché nessuno sia sottoposto a tali trattamenti.
Per quanto riguarda le specificità della vita militare, inoltre, è compito dello Stato valutare attentamente lo stato fisico e psicologico delle reclute alla luce delle difficoltà connesse alle particolari caratteristiche della vita militare e ai doveri e alle responsabilità speciali che gravano sui membri dell’esercito. Pertanto, tenuto conto delle esigenze pratiche del servizio militare, gli Stati devono istituire un sistema efficace di controllo medico per le potenziali reclute, allo scopo di garantire che la loro salute e il loro benessere non siano messi in pericolo e la loro dignità umana possa essere compromessa durante il servizio militare.
Nel caso di specie, sebbene la C.E.D.U. abbia riconosciuto che non vi è stata negligenza da parte dello Stato nelle valutazioni iniziali del ricorrente, essa ha ritenuto che, nel periodo successivo al reclutamento e alla luce delle condizioni del ricorrente, le autorità responsabili abbiano tenuto una condotta negligente. Il servizio di leva e le punizioni cui il ricorrente è stato sottoposto – per quanto di poco conto per una persona in normali condizioni fisiche e psichiche – hanno avuto degli effetti assolutamente negativi.
Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 6 della Convenzione, la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione del diritto a un equo processo per imparzialità e terzietà del giudice, essendo stato violato il principio di parità delle armi.
(Articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)
La C.E.D.U ha ritenuto in particolare che, in considerazione dell’importanza della perizia del Collegio medico legale della Difesa, riconosciuta del Consiglio di Stato, è venuta meno la garanzia d’imparzialità e terzietà del Tribunale, ciò in considerazione della composizione di tale Collegio.
La C.E.D.U. ha ribadito che la mancanza di neutralità da parte di un esperto nominato dal Tribunale può dare luogo, in determinate circostanze, ad una violazione del principio della parità delle armi. Nel caso di specie, il Collegio medico era composto da medici militari, con l’eccezione di un solo membro laico, nominati e stipendiati dal Ministro della Difesa. Tale composizione, secondo la C.E.D.U., non era conforme quelle esigenze d’imparzialità richieste dalla Convenzione.
Per questo motivi la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’articolo 6.
Dichiarando tale violazione la Corte ha ritenuto assorbiti i profili di violazione lamentati sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.
Con riguardo all’equo indennizzo previsto dall’articolo 41 della Convenzione, la C.E.D.U. ha riconosciuto al ricorrente 40.000 euro per danni morali e 17.000 euro per le spese legali.