Nel caso De Tommaso c. Italia, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione della libertà di circolazione per l’applicazione delle misure della sorveglianza speciale e dell’assegnazione a residenza

Strasburgo 16 marzo 2017 – Con sentenza del 23 febbraio 2017 nel caso De Tommaso c. Italia (ricorso n. 43395/09) (qui la versione francese e inglese), la Grande Camera della C.E.D.U. ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 2 del protocollo 4 alla Convenzione (libertà di circolazione) per violazione del principio di legalità, avendo riscontrato la mancanza di prevedibilità della legge n. 1423 del 1956. Sempre all’unanimità, la Grande Camera della C.E.D.U. ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo) solo per la mancata pubblicità dell’udienza. Ha invece ritenuto che non vi fosse violazione per gli altri profili sollevati e riguardanti gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo).

I fatti della causa sono i seguenti.

Il 22 maggio 2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari presentò domanda di applicazione della misura di prevenzione al Tribunale di Bari per la durata di due anni, sostenendo la pericolosità del ricorrente, derivante da condanne per traffico di droga, evasione, detenzione di armi e frequentazione di pregiudicati.

Nell’opporsi a tale richiesta, oltre ad evidenziare come alcune condanne fossero attribuibili a un omonimo, il ricorrente sottolineò che non vi era pericolosità attuale e questo anche considerando che l’ultimo episodio attribuibile fosse una condanna a quattro anni di reclusione per stupefacenti intervenuta nel 2003 e completamente espiata.

L’11 aprile 2008, il Tribunale di Bari respinse le eccezioni del ricorrente e applicò la misura richiesta dalla Procura per la durata di due anni, ritenendo pienamente soddisfatti i requisiti legali necessari alla limitazione della circolazione imposta, non ritenendo che vi fossero dubbi sulla pericolosità sociale anche perché l’interessato era stato ritenuto dedito ad attività criminali per il proprio sostentamento. La misura applicata aveva imposto al ricorrente una lunga serie di prescrizioni.

Il 14 luglio 2008 il ricorrente impugnò tale provvedimento e la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 28 gennaio 2009, accolse la doglianza annullando la misura applicata fino a quel momento. In particolare, la Corte di Appello di Bari ritenne che, ai fini dell’applicazione della misura, fosse necessaria una “pericolosità attuale” consistente in comportamenti allarmanti per la sicurezza pubblica, elemento non ravvisabile nel caso di specie. Secondo la Corte di Appello, la sola condanna a quattro anni di reclusione per traffico di stupefacenti con porto d’armi non autorizzato, avvenuta nel 2003, non poteva essere ritenuta idonea a fondare un giudizio di pericolosità sociale, essendo tale pena completamente espiata e riferibile a cinque anni prima. Inoltre la Corte d’Appello di Bari rilevò che il Tribunale aveva completamente omesso di valutare gli effetti positivi che l’espiazione della pena aveva avuto sulla rieducazione e sulla personalità del ricorrente.

Il ricorrente, con ricorso presentato alla C.E.D.U. il 28 luglio 2009, ha eccepito la violazione degli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 2 del protocollo 4 alla Convenzione (libertà di circolazione) sostenendo che la misura cui era stato sottoposto, nove mesi di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fosse arbitraria e presentasse una durata eccessiva. Ha inoltre eccepito la violazione dell’articolo 6 della Convenzione (diritto a un equo processo) sotto il profilo della mancata pubblicità dell’udienza davanti al Tribunale e alla Corte di Appello oltre alla mancanza di equità della procedura. Infine, invocando l’articolo 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo) ha lamentato che a livello nazionale non vi fosse un ricorso idoneo a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Con la propria pronuncia, la Grande Camera della C.E.D.U. ha innanzitutto ribadito che la misura di sorveglianza speciale applicata al ricorrente, per le modalità della sua esecuzione, non poteva essere ritenuta una privazione di libertà così come garantita dall’articolo 5 della Convenzione e conseguentemente ha dichiarato questa parte del ricorso incompatibile ratione materiae con la Convenzione, rigettandolo ai sensi dell’articolo 35, §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per giungere a tale conclusione, la C.E.D.U. ha richiamato tutta la giurisprudenza riguardante le misure di prevenzione (Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, Austin e altri c. Regno Unito [GC], nn. 39692/09, 40713/09 et 41008/09, Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, Medvedyev e altri c. Francia [GC], n.3394/03, Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, Vito Sante Santoro c. Italia, n. 36681/97; Monno c. Italia, n. 18675/09, decisione 8 ottobre 2013).

La C.E.D.U. ha quindi esaminato nel merito la doglianza sotto il profilo dell’articolo 2 del Protocollo n. 4, come misura limitativa della libertà di circolazione. In particolare la C.E.D.U. ha ritenuto che la base legale su cui si fondava la misura di prevenzione fosse la legge n. 1423 del 1956, vigente all’epoca dei fatti. Secondo la C.E.D.U. tale normativa, pur rispondendo al requisito dell’accessibilità, non poteva ritenersi prevedibile, in quanto la sua applicazione era legata principalmente alla valutazione delle giurisdizioni interne. In effetti, sia le disposizioni normative sia le pronunce della Corte costituzionale non avevano identificato chiaramente quali fossero gli “elementi fattuali” o le condotte specifiche rilevanti per valutare la pericolosità sociale e quindi l’applicazione delle misure di prevenzione. La C.E.D.U. ha quindi ritenuto che la legge di riferimento non prevedesse in maniera sufficientemente dettagliata quali comportamenti fossero da considerare come socialmente pericolosi. Ad avviso della C.E.D.U., il Tribunale di Bari si era limitato a individuare nel comportamento del ricorrente una tendenza a delinquere, senza specificare tuttavia quale fosse la condotta specifica o l’attività da cui desumere esplicitamente tale giudizio. Inoltre, sempre il Tribunale di Bari aveva definito il ricorrente frequentatore di pregiudicati e senza lavoro fisso, desumendo da tali circostanze la sua capacità a delinquere, ma tale giudizio era da ritenersi eccessivamente astratto.

In conclusione, secondo la C.E.D.U. la legge n. 1423 del 1956 non era sufficientemente prevedibile e idonea quindi a impedire un’ingerenza arbitraria dei pubblici poteri, con l’applicazione della misura di prevenzione, sul diritto fondamentale alla libertà di circolazione.

Ai sensi dell’articolo 41, la C.E.D.U. ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento per i danni morali la somma di 5.000 euro, mentre per le spese e le competenze legali la somma di 11.525 euro.

(L’articolo è stato redatto in collaborazione con l’avv. Isabella Da Re del foro di Venezia)

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.