Strasburgo, 8 maggio 2014 – Con la recente sentenza n. 30 del 24 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sostitutivo dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, promosso dalla Corte d’appello di Bari, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra D’Aversa Concettina e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 18 marzo 2013, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2013.
La ricorrente del giudizio principale, lavoratrice dipendente di un imprenditore individuale, nel 1993 aveva agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro, per ottenere il pagamento di alcune differenze retributive. Interrottosi il giudizio a causa del fallimento del convenuto, in data 27 marzo 1997, la ricorrente aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare, ottenendo l’ammissione del credito per un importo pari a 6.878,47 euro. Di tale somma, la ricorrente aveva ricevuto dei pagamenti parziali (nel 2002 e nel 2010) per un totale di 6.541,32 euro.
Ancora creditrice del residuo, con ricorso depositato il 19 dicembre 2012, aveva adito la Corte d’Appello di Bari, chiedendo l’indennizzo del danno non patrimoniale da eccessiva durata della procedura concorsuale (quantificato in 8.000 euro), oltre accessori e spese legali, sebbene detta procedura, come da attestazione della cancelleria del tribunale fallimentare del 14 febbraio 2013, fosse ancora pendente e non fosse definitiva l’attribuzione della minor somma rispetto a quella ammessa al passivo fallimentare.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. n. 83 del 2012 – prevedendo nel testo attualmente in vigore che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva», precluderebbe la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
La Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile l’eccezione d’incostituzionalità proposta, ha censurato le ultime modifiche apportate alla legge “Pinto” e oggetto d’esame.
I Giudici delle leggi hanno infatti ricordato che la Convenzione accorda allo Stato contraente ampia discrezionalità nella scelta del tipo di rimedio interno tra i molteplici ipotizzabili, ma nel caso in cui opti per quello risarcitorio, detta discrezionalità incontra il limite dell’effettività, che deriva dalla natura obbligatoria dell’art. 13 della Convenzione (si veda Cocchiarella c. Italia, [GC], sentenza del 29 marzo 2006).
Ma è proprio sotto tale profilo che il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla legge “Pinto” così come modificata, risulta carente agli occhi della Corte costituzionale.
Conseguentemente, la Corte costituzionale ha ricordato che, sempre secondo la C.E.D.U., il differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudica l’effettività e lo rende incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (si veda Lesjak c. Slovenia, sentenza del 21 luglio 2009).
I Giudici delle leggi hanno quindi auspicato che il vulnus riscontrato porti l’ordinamento a dotarsi di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo.
Il legislatore dovrà quindi attivarsi al più presto.