Lo stalking, il maltrattamento sessuale, la violenza sessuale e lo stupro, la violenza psichica, sessuale e psicologica da parte dei partner, il matrimonio forzato e la sterilizzazione forzata sono atti di violenza profondamente traumatizzanti. La notevole maggioranza delle vittime sono donne. Aggiungendo le mutilazioni genitali femminili e le interruzioni di gravidanza forzate alle forme di violenza in cui solo le donne possono essere vittime, da tutto ciò si può avere il quadro delle diverse condotte, crudeli e degradanti, che subiscono le donne.
Inoltre se si considera che la maggioranza degli atti di violenza sono commessi da uomini, è facile comprendere che la violenza nei confronti delle donne è strutturale, ovvero è una violenza che viene utilizzata per mantenere il potere e il controllo degli uomini sulle donne.
Tale constatazione colpisce ancora di più se si considera che le autorità statali chiamate ad intervenire in aiuto delle donne che subiscono violenza, quali gli organi giudiziari, le forze di polizia e i servizi sociali, è frammentario e inadeguato.
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la Convenzione di Istanbul, del Consiglio d’Europa, nell’esaminare e studiare questo fenomeno, ha posto a suo fondamento la considerazione che questa violenza è di tipo sessista, essendo esercitata sulle donne in quanto donne.
Secondo la Convenzione di Istanbul, gli Stati aderenti devono quindi lottare efficacemente contro ogni tipo di violenza sessista, adottando tutte le misure idonee a prevenirla, proteggendo quindi le vittime e perseguendo gli autori.
Secondo la Convenzione, è chiaro che la parità tra uomo e donna non sarà realizzabile fino a quando esisterà una violenza sessista di così vasta scala, conosciuta e tollerata dagli organismi pubblici e dalle istituzioni.
Inoltre, essendo stato rilevato che la violenza domestica può estendersi a tutto il nucleo familiare, e quindi non solo alle donne, ma anche agli uomini, ai bambini e alle persone anziane, gli Stati aderenti alla Convenzione sono stati incoraggiati ad estendere la tutela a tutti coloro che possono essere esposti a tale tipo di violenza. In ogni caso, non si deve dimenticare che la larga maggioranza di vittime di violenza domestica sono le donne e che questo tipo di violenza è riconducibile alla condizione di discriminazione e ineguaglianza in cui esse versano.
Contesto storico
Il Consiglio d’Europa, una delle maggiori organizzazioni di protezione dei diritti umani in Europa, sin dal 1990 ha preso in carico tutta una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza.
Il Consiglio d’Europa ha adottato una prima raccomandazione nel 2002, la Raccomandazione (2002)5 del Comitato dei Ministri, e ha quindi lanciato una campagna europea di lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica, portata avanti tra il 2006 e il 2008.
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha inoltre adottato una ferma politica contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne. Ha adottato quindi un certo numero di risoluzioni e di raccomandazioni che chiedevano agli Stati membri l’adozione di norme giuridiche vincolanti sulla prevenzione, la protezione e il perseguimento per le forme più gravi e più estese di violenza sessista.
Rapporti, studi e inchieste svolte a livello nazionale hanno evidenziato l’ampiezza del problema in Europa. In particolare, la campagna promossa tra il 2006 e il 2008 ha mostrato la grande varietà e differenza di risposte offerte dagli Stati membri alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica.
Il Consiglio d’Europa ha ritenuto quindi che fosse necessario intervenire per armonizzare le norme giuridiche esistenti a livello nazionale a tutela delle vittime affinché queste ultime potessero godere di un medesimo livello di protezione in tutta Europa. Gli Stati membri hanno quindi manifestato la loro volontà politica ad agire e conseguentemente i Ministri della Giustizia dei rispettivi Stati membri del Consiglio d’Europa hanno iniziato a discutere del necessario rafforzamento della protezione contro la violenza domestica, in particolare quella commessa nei rapporti di coppia.
Il Consiglio d’Europa ha assunto un ruolo determinante quale promotore della protezione dei diritti umani ed ha deciso che fosse necessario fissare delle norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Nel dicembre 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha creato un gruppo di esperti i quali sono stati incaricati di predisporre un progetto di Convenzione. Questo gruppo, chiamato CAHVIO (Comitato ad hoc per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) ha elaborato un progetto di Convenzione che è stato finalizzato nel dicembre 2010.
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata adottata quindi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed è stata aperta alla firma l’11 maggio 2011 in occasione della 121ma sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul.
Dopo la sua decima ratificazione, da parte di Andorra, avvenuta il 22 aprile 2014, la Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014.
La Convenzione in breve: prevenzione, protezione, garanzie, politiche integrate e meccanismo di controllo
Prevenzione
La Convenzione di Istanbul insiste molto sulla prevenzione. Questo perché la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica salva molte vite e diminuisce la sofferenza umana. Gli Stati e i governi che hanno ratificato la Convenzione sono ora obbligati ad adottare le seguenti misure:
- formare il personale che è a stretto contatto con le vittime;
- adottare regolarmente delle campagne di sensibilizzazione;
- includere nel materiale pedagogico argomenti quali la parità tra i sessi e la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali;
- predisporre dei programmi terapeutici per gli autori di violenza domestica e per i delinquenti sessuali;
- lavorare strettamente con le O.N.G.;
- coinvolgere i media e il settore privato affinché siano eliminati gli stereotipi di genere e sia promosso il mutuo rispetto.
La prevenzione di queste violenze non deve essere il solo compito degli Stati. Infatti, la Convenzione chiama tutti i componenti della società, in particolare gli uomini, giovani e adulti, a contribuire a creare un’Europa libera da ogni forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questa violenza è onnipresente a causa del persistere della misoginia. Ciascuno di noi può, per quanto lo riguarda, rimettere in discussione gli stereotipi di genere, le pratiche tradizionali pericolose e la discriminazione nei confronti delle donne. Solamente raggiungendo un’autentica parità tra i sessi si potrà porre fine alla violenza nei confronti delle donne.
Protezione
Quando si manifestano episodi di violenza, è importante garantire una protezione e un aiuto alle vittime e ai testimoni. Ciò comporta l’intervento e la protezione da parte delle forze di polizia e dei servizi d’aiuto specializzati. È importante inoltre controllare che i servizi sociali non specializzati comprendano i problemi delle vittime di questo tipo di violenze e che le aiutino a ricostruire e a riprendersi la loro vita.
La Convenzione indica una serie di misure, ovvero:
- dare alle forze di polizia il potere di allontanare l’autore di violenza domestica dal suo domicilio. In caso di pericolo immediato, la polizia deve poter garantire la sicurezza della vittima.
- Assicurare alle vittime l’accesso a informazioni utili, in modo che le stesse possano comprendere facilmente i servizi e gli aiuti che sono a loro disposizione;
- Distribuire sul territorio dei luoghi protetti accessibili e in numero sufficiente;
- Fornire un’assistenza telefonica specializzata e gratuita a livello nazionale per 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana;
- Creare dei centri di crisi facilmente accessibili per le vittime di stupro e violenza sessuale; tali centri dovranno fornire assistenza e consulenza medica immediata e assicurare assistenza medico-legale. Questi centri sono rari in Europa ed è quindi opportuno diffonderli.
- Tener presente che non è sufficiente porre in essere delle strutture di protezione e dei servizi di aiuto e assistenza, ma è anche necessario garantire che le vittime siano informate dei loro diritti e che le stesse sappiano dove e come ottenere aiuto.
Le garanzie materiali e procedurali
La Convenzione di Istanbul definisce e qualifica penalmente diverse forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica.
Questo è uno dei numerosi meriti di questa Convenzione. Per dare effettività a questo trattato, gli Stati membri devono, se del caso, introdurre nel loro sistema nazionale nuove figure di reato, tra cui: la violenza psicologica e psichica, la violenza sessuale e lo stupro , la persecuzione, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, l’interruzione di gravidanza e la sterilizzazione forzate.
Inoltre, gli Stati aderenti dovranno fare in modo che attenuanti o le giustificazioni che collegano la violenza commessa a fattori culturali o a tradizioni legate all’onore, siano eliminate.
Una volta che saranno introdotti nei sistemi nazionali questo tipo di reati, i responsabili dovranno essere perseguiti. Conseguentemente gli Stati firmatari dovranno adottare una serie di misure affinché vi siano indagini effettive per ogni denuncia di violenza. Le autorità inquirenti e le forze di polizia dovranno rispondere alle richieste di aiuto, raccogliere le prove e valutare il rischio di violenza per proteggere adeguatamente la vittima.
Inoltre, gli Stati firmatari dovranno garantire che i diritti delle vittime siano rispettati in tutti gli stadi della procedura e che sia a loro evitata ogni forma di vittimizzazione secondaria.
Politiche integrate
La Convenzione parte dal principio che non è possibile assegnare ad una sola autorità statale l’incarico di far fronte alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Per dare una risposta efficace a questo tipo di violenze, è indispensabile un’azione concertata da parte di numerosi attori.
La Convenzione chiede quindi agli Stati firmatari di porre in essere delle politiche globali e coordinate che coinvolgano gli organismi pubblici, le O.N.G., i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali.
L’obiettivo è quello di individuare delle politiche di prevenzione a tutti i levelli, ad esempio elaborando dei piani di intervento nazionale che attribuiscano a ciascun organismo una missione e un ruolo particolare.
L’esperienza dei Paesi dove questo tipo di intervento è già stato attivato mostra che sono stati ottenuti migliori risultati.
La Convenzione non si rivolge solo ai Governi e alle O.N.G., ai parlamenti nazionali e ai poteri locali. Essa manda anche un messaggio chiaro a tutta la società. Ciascuno di noi, uomo o donna, giovane o adulto, genitore, compagno o compagna, marito o moglie, devono imparare che la violenza, in qualsiasi forma, non è la buona soluzione alle difficoltà ne il modo di vivere una vita dignitosa. Ciascuno di noi deve comprendere che la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica non sono e non saranno più tollerate.
Il meccanismo di controllo
La Convenzione istituisce un meccanismo di controllo, destinato a valutare in che misura le sue disposizioni sono applicate a livello nazionale.
Tale meccanismo si basa su due organismi, il GREVIO, il Gruppo di esperti per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, costituito da esperti indipendenti, e il Comitato delle Parti, organo politico composto da rappresentanti ufficiali degli Stati firmatari.
Basandosi su una procedura di Rapporti, il GREVIO valuterà le misure adottate dagli Stati firmatari per dare attuazione alla Convenzione. La valutazione si baserà su relazioni fornite dagli Stati firmatari e dalle O.N.G.
I parlamenti nazionali saranno ugualmente invitati a partecipare a tale meccanismo di controllo. Il GREVIO potrà inoltre effettuare delle visite ad hoc per valutare e indagare su una certa questione.
Sulla base delle informazioni raccolte, il GREVIO può adottare dei Rapporti e delle conclusioni che aiuteranno lo Stato contraente a migliorare l’applicazione e il rispetto della Convenzione. Il GREVIO potrà inoltre formulare delle raccomandazioni generali a tutti gli Stati firmatari.
Il Comitato delle Parti ha inoltre il compito di eleggere i membri del GREVIO e di trasmettere agli Stati aderenti delle raccomandazioni aventi ad oggetto le misure necessarie per eseguire le indicazioni del GREVIO.
Strasburgo, 27 novembre 2014
Antonella MASCIA
(Tutti i diritti riservati ©)