Strasburgo, 1° marzo 2010 – Attraverso otto semplici domande e altrettante risposte cercherò di chiarire che cos’è la Convenzione e quale sia la sua effettiva portata.
1. Che cos’è la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo ?
La Convenzione è un trattato internazionale che è stato ratificato dall’Italia il 26 ottobre 1955. L’Italia, come gli altri Stati contraenti, che ad oggi sono 47, si è impegnata a garantire e a rispettare i diritti e le libertà iscritti nella Convenzione.
I principali diritti inseriti nella Convenzione sono il diritto alla vita, il diritto ad un processo equo in materia civile e penale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto di proprietà, il diritto di voto e di partecipazione alle elezioni.
Le principali libertà riconosciute dalla Convenzione sono la libertà di pensiero, di coscienza e religione e la libertà di espressione.
La Convenzione prevede anche dei divieti, tra cui il divieto di tortura e di applicazione di pene o trattamenti inumani e degradanti, della pena di morte, di detenzione arbitraria ed illegale, di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dal trattato, di espulsione o di respingimento da parte di uno Stato contraente nei confronti dei propri cittadini e di espulsione collettiva di stranieri.
2. Che cos’è la Corte europea dei diritti dell’Uomo ?
La Corte europea dei diritti dell’Uomo è una giurisdizione internazionale con sede a Strasburgo. Essa garantisce la corretta applicazione della Convenzione e il suo compito è quello di verificare che i diritti e le garanzie previsti dalla Convenzione siano rispettati dagli Stati contraenti.
3. Chi può rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo ?
Alla Corte può rivolgersi chiunque sia sottoposto alla giurisdizione di uno degli Stati contraenti e talvolta anche gli stessi Stati contraenti. Possono rivolgersi alla Corte sia le persone fisiche che giuridiche. Gli aventi diritto hanno quindi la possibilità di presentare un ricorso quando ritengano che uno dei loro diritti o delle loro libertà siano stati violati da uno degli Stati contraenti.
Nel caso in cui la Corte accerti con sentenza una violazione, tale pronuncia ha forza obbligatoria e lo Stato contro cui è stata emessa è tenuto ad eseguirla.
4. Quali sono le condizioni per poter presentare un ricorso alla Corte ?
Innanzitutto non è necessario avere la cittadinanza di uno degli Stati contraenti. È sufficiente che la violazione lamentata sia stata commessa sotto la giurisdizione di uno di tali Stati.
La persona deve essere vittima della violazione lamentata. Questo significa non ci si potrà lamentare di una legge o di un determinato atto pubblico in modo generale, ad esempio solo perché lo si ritiene ingiusto. Inoltre non ci si potrà lamentare a nome d’altre persone, a meno che quest’ultime non siano facilmente identificabili o non siano legalmente rappresentate.
Prima di rivolgersi alla Corte si deve dare allo Stato contraente la possibilità di rimediare alla situazione che causa, a livello nazionale, la violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.
In genere, il rimedio interno consiste nel presentare un’azione giudiziaria. In questo caso è necessario che a livello nazionale si eccepisca, anche solo nella sostanza, la violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione, anche senza l’obbligo di indicare espressamente quale degli articoli della Convenzione si ritenga violato. Qualora l’azione giudiziaria non abbia permesso di rimediare alla situazione motivo della violazione, si può presentare il ricorso alla Corte entro il termine imperativo di sei mesi. Questo termine decorre dalla data della pubblicazione dell’ultima pronuncia. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la Corte dichiarerà il ricorso irricevibile e non esaminerà la domanda nel merito.
Se non ci sono rimedi giudiziari da esperire a livello nazionale, si può presentare direttamente il ricorso alla Corte. Anche in questo caso è necessario rispettare il termine dei sei mesi, che decorreranno dal giorno in cui è cominciata la violazione del diritto.
5. Contro chi si presenta il ricorso alla Corte?
Il ricorso è presentato sempre ed esclusivamente contro uno Stato contraente. Lo Stato convenuto viene chiamato a rispondere davanti alla Corte per un’azione o un’omissione che in qualche modo può aver violato uno dei diritti garantiti dalla Convenzione. Anche uno o più atti possono violare la Convenzione. Perché si possa chiamare in causa lo Stato e necessario che la condotta o gli atti emanati siano stati adottati da un’autorità pubblica o da un organismo a cui lo Stato ha comunque demandato l’esercizio di una funzione pubblica.
Ne consegue che la Corte non potrà occuparsi di tutti quei ricorsi in cui si denunci che la violazione di un diritto garantito dalla Convenzione sia stata commessa da una persona fisica o giuridica che non esercitino alcuna funzione pubblica o non rappresentino in alcun modo lo Stato.
6. Quale può essere l’oggetto del ricorso alla Corte?
Il ricorso deve avere come oggetto esclusivamente uno dei diritti enunciati dalla Convenzione. Non si possono pertanto invocare diritti garantiti da altri trattati internazionali.
7. Che cosa si può ottenere dalla Corte?
Se la Corte constata una violazione, potrà riconoscere anche un’equa riparazione che consiste in una compensazione pecuniaria del pregiudizio subito. La Corte può inoltre esigere che lo Stato convenuto rimborsi le spese sopportate per far valere i propri diritti.
La Corte non ha il potere di annullare pronunce o leggi nazionali e non si occupa dell’esecuzione delle proprie sentenze. Questo compito è infatti demandato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
A volte la Corte, su richiesta e qualora le circostanze le giustifichino, può adottare misure provvisorie a tutela della salute fisica e psichica del ricorrente.
8. Come si svolge la procedura davanti alla Corte?
Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria della Corte e può essere scritto in una delle due lingue ufficiali, l’inglese o il francese, ma anche nella lingua ufficiale di uno degli Stati contraenti.
Il ricorso deve essere redatto secondo le modalità indicate dalla Corte. Deve contenere una chiara esposizione dei fatti e l’indicazione dei diritti che si ritengono violati. Al ricorso devono inoltre essere allegati tutti i documenti riguardanti la vicenda.
La Corte esamina innanzitutto se il ricorso è ricevibile. Questo significa che deve soddisfare una serie di condizioni previste dalla Convenzione. Qualora queste non sussistano, il ricorso viene dichiarato irricevibile e tale decisione è definitiva e irrevocabile.
Se invece il ricorso soddisfa le condizioni di ricevibilità, esso viene comunicato al Governo dello Stato convenuto, a cui viene dato un termine per poter presentare eventuali osservazioni su questioni specifiche indicate dalla Corte. Anche al ricorrente viene data la possibilità di presentare proprie osservazioni. La Corte può anche decidere di invitare le parti a definire bonariamente la vicenda, e nel caso tale soluzione dovesse essere accettata, il ricorso verrà radiato dal ruolo.
Altrimenti la Corte deciderà nel merito il ricorso, statuendo con una pronuncia, che può assumere le forme di una decisione o di una sentenza.