Strasburgo, 24 marzo 2010 – La dott.ssa Giulia Predonzani, Dottore Magistrale in Studi giuridici europei, internazionali e comparati presso l’Università degli Studi di Trieste, mi ha gentilmente trasmesso questo interessante articolo, che pubblico con molto piacere.
Buona lettura
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L’evoluzione ed il quadro giuridico della tutela dei diritti fondamentali nel contesto comunitario
di Giulia Predonzani
Dottore Magistrale in Studi giuridici europei, internazionali e comparati
Università degli Studi di Trieste
La protezione dei diritti fondamentali è da sempre una fra le priorità dell’agenda dell’Unione europea.
Sebbene in origine i Trattati istitutivi delle Comunità Europee (Trattato CECA, Trattato CEE e Trattato Euratom) non contenessero riferimenti ai diritti fondamentali, pur con l’eccezione di alcune libertà individuali necessarie alla realizzazione del mercato comune (di circolazione, di stabilimento, di prestazione dei servizi), tale situazione ha conosciuto difatti una progressiva e dinamica trasformazione.
Dapprima l’assenza di strumenti protettivi sul piano normativo influenzò parallelamente la giurisprudenza pertinente, poiché a più riprese la Corte di Giustizia dichiarò l’irrilevanza (comunitaria) dei diritti fondamentali garantiti nelle Costituzioni degli Stati membri. Tale impostazione incontrò le resistenze di alcune Corti costituzionali, in particolare italiana e tedesca, che negarono la primazia del diritto dell’Unione europea quanto ai principi ed ai diritti fondamentali garantiti dalle costituzionali nazionali. Esse affermarono l’inderogabilità delle norme costituzionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana, anche da parte degli atti adottati dalle istituzioni europee. Si parla in tal senso di “dottrina dei controlimiti”.
La soluzione prospettata dalle Corti nazionali rappresentò per la Corte di Lussemburgo un evidente attentato al carattere unitario del diritto comunitario, potendo importare la sua non applicazione in un dato Stato. Per arginare questa “deriva nazionalistica” e per garantire la coesistenza dei valori e dei princìpi supremi dei due ordinamenti, a fortiori data l’iniziale assenza nei Trattati di disposizioni in materia, la Corte di Giustizia C.E. decise quindi di recuperare in via giurisprudenziale una tutela dei diritti umani nelle situazioni di rilievo per il diritto comunitario. Essa elaborò un catalogo, sia pure limitato, di diritti fondamentali comunitari, attraverso l’analisi ed il controllo degli atti comunitari e degli atti e dei comportamenti nazionali di attuazione del diritto comunitario, riconoscendo i diritti fondamentali all’interno dei principi generali e come loro contenuto fondamentale e di per ciò stesso sancendo la propria competenza a garantirne l’osservanza. Non essendoci nei Trattati indicazioni esaustive circa i diritti umani tutelabili, essi potevano e dovevano essere ricavati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa.
Solo successivamente, con il Trattato di Maastricht, prima, e di Amsterdam, poi, ed ora di Lisbona, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali trova finalmente riconoscimento sul piano normativo e viene assunto come fondamento della stessa Unione, unitamente ai princìpi di libertà, di democrazia e dello Stato di diritto, in quanto comuni agli Stati membri.
Con il primo, si assegnò un ruolo fondamentale ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e si espresse l’intenzione di intensificare la solidarietà fra i popoli europei, nel rispetto della loro storia, cultura e tradizioni, promuovendo al contempo il progresso economico e sociale e mirando alla realizzazione di un più coeso mercato interno.
Il successivo Trattato di Amsterdam accentuò l’importanza dei principi generali, segnatamente quanto alla tutela dei diritti fondamentali e in genere alle tematiche attinenti al trattamento e ai rapporti con i cittadini. Tali disposizioni sono indicative di una volontà comune, volta a rendere attiva l’Unione in ambiti altri da quello strettamente economico. Il Trattato conferì poi formalmente alla Corte di Lussemburgo la competenza a vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle Istituzioni europee.
Il cammino verso la tutela dei diritti nell’Unione europea culminò con l’approvazione della Carta, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. Il documento sigla una conquista di portata epocale quanto al passaggio da un’Unione europea solo economica ad un’Unione politica e di diritti.
La Carta di Nizza raggruppa difatti in un unico e chiaro documento tutti i diritti individuali, civili, politici, economici e sociali garantiti ai cittadini ed ai residenti dell’Unione Europea. Le sue previsioni sono rivolte alle Istituzioni ed agli organismi dell’UE e agli Stati membri allorquando chiamati ad applicare il diritto comunitario.
Dal punto di vista della tutela accordata ai singoli diritti, il documento è il prodotto di risulta di una mediazione fra le tradizioni costituzionali dei singoli Stati, quale minimo comune denominatore in grado di rappresentare concretamente la somma di valori riconosciuti da tutti gli Stati membri.
Il preambolo della Carta riprende le dichiarazioni preliminari dei Trattati di Roma e di Maastricht e per un futuro di pace all’interno dell’Unione, sancisce la condivisione, da parte dei popoli europei, dei principi di democrazia e stato di diritto e di alcuni valori riconosciuti come indivisibili e universali. Essi costituiscono la sintesi dell’insieme dei diritti fondamentali che la Carta intende riaffermare e maggiormente garantire. Tale impostazione si riflette sistematicamente sull’intero Documento, che si divide in sette “capi”: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia (appunto, i valori dell’Unione), e si chiude con le cosiddette “disposizioni generali”. La Carta, oltre a contenere l’elencazione di diritti “classici”, introduce inoltre altri diritti che non figurano nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e riafferma misure importanti per combattere qualsiasi forma di discriminazione.
Ampia utilizzazione della Carta viene effettuata dall’Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) dell’Unione Europea, creata mediante regolamento dal Consiglio europeo ed operante a partire dal 1 Marzo 2007, col compito di fornire alle competenti istituzioni ed autorità della Comunità ed agli Stati membri ove chiamati ad attuare il diritto comunitario, informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
La Carta di Nizza venne poi incorporata nella seconda parte del (progetto di) Trattato che istituiva una Costituzione per l’Europa, ma di questo non ha seguito lo sfortunato percorso.
Se la bocciatura del Trattato costituzionale ha, infatti, rallentato, o forse vanificato, il tentativo di dotare l’Unione di una Costituzione formale, nondimeno la tutela dei diritti fondamentali conosce una nuova alba: quella del Trattato di Lisbona.
L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo scorso 1 dicembre, segna difatti un’importante svolta per la protezione dei diritti dell’uomo in Europa, grazie alle sue implicazioni dirette ed indirette.
Esso sancisce anzitutto la vincolatività giuridica e normativa nei confronti dell’Unione Europea, delle sue Istituzioni e degli Stati membri ove chiamati ad attuare il diritto comunitario, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e ne consacra altresì la possibilità di utilizzazione diretta da parte delle Corti nazionali e comunitaria.
Il Trattato di Lisbona richiede inoltre all’Unione Europea di accedere alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed al connesso meccanismo attuativo ed implementativo e di conseguenza all’universo del Consiglio d’Europa, organizzazione pan-europea senza pari nei settori della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo. Tale previsione segna un evento di storica importanza, non soltanto per le due organizzazioni coinvolte, ma per i tutti i cittadini europei. I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa e l’Unione Europea in sé medesima saranno difatti chiamati a dettare e rispettare i medesimi standards protettivi, così come sviluppati e arricchiti nei contenuti dalla Corte dei Diritti dell’Uomo.
L’accesso dell’Unione al sistema della Convenzione europea aprirà certamente la via ad ulteriori e rinnovati spazi di cooperazione e dialogo fra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo e, più in generale, fra Consiglio d’Europa ed Unione.
Il Trattato di Lisbona pone altresì nuove obbligazioni in capo all’Unione negli ambiti dell’esclusione sociale e della politiche anti-discriminatorie.
La competenza della Corte di Giustizia viene inoltre estesa a tutte le aree esponenzialmente rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali, quali polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale.
Interessanti appaiono inoltre gli agognati riferimenti alla tutela delle minoranze, ambito in cui sin qui l’Unione era rimasta normativamente silente, almeno per quel che riguardava gli impegni degli Stati già membri. Col Trattato di Lisbona, la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze viene difatti inclusa nei valori fondamentali dell’Unione, con la conseguenza che il diritto delle minoranze entra a pieno titolo nel diritto comunitario primario. Tale riconoscimento, per quanto embrionale, marca una tappa importante nella progressiva tendenza a considerare il fenomeno minoritario a livello comunitario, poiché si pone come istitutivo di obbligazioni specifiche e apre più vaste opportunità per incrementare gli standards in materia e per attuare politiche decisamente più pregnanti nel contesto comunitario.
Il Trattato di Lisbona, inoltre, consacra la necessità di un più intenso ricorso a meccanismi partecipativi, democratici e che garantiscano la trasparenza nelle procedure decisionali.
Oggi, essere Europei significa quindi poter beneficiare di diritti importanti, ma soprattutto condividere valori, esperienze, idee: assunto forse naïf, ma certamente indiscutibile. Oggi, quella che emerge, é un’Europa nella quale, quanto si tratta dei valori fondamentali più rilevanti, non esistono linee di demarcazione. Tali ultime importanti evoluzioni permettono, infatti, ad un ambiente così strutturato di fornire la risposta energica alle necessità legate alla stabilità ed alla sicurezza del continente ed al bisogno di chiari, definiti ed appellabili standards normativi in materia di diritti fondamentali, da completare nella sostanza e nei meccanismi attuativi, mediante l’interrelazione fra le strutture europee.