Il diritto a contrarre matrimonio per uno straniero e il “pacchetto sicurezza”, oggi al Senato

Strasburgo, 12 novembre 2008 – Riprende oggi in Senato la discussione sulle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, previste dal disegno di legge governativo n. 733.

Il testo all’esame richiede, in particolare, un ulteriore requisito perché uno straniero possa celebrare un matrimonio nello Stato. L’articolo 5 del provvedimento, cosi come modificato dalle commissioni parlamentari, prevede che lo straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato italiano debba essere anche in possesso di “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.

Sull’argomento sono doverose alcune considerazioni.

L’articolo 116 del codice civile stabilisce che “lo straniero che vuole contrarre matrimonio deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”.

In pratica questa norma vuole garantire la libertà di stato dello straniero che contrae matrimonio.

Ora l’articolo 5 del DDL 733, imponendo l’ulteriore requisito del soggiorno regolare nel territorio italiano, aggiunge un elemento che nulla ha a che fare con lo stato civile di una persona ed è pertanto plausibile ipotizzare una violazione degli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione.

Ancora una volta si conferma che la “politica della fermezza”, idea fondante del provvedimento oggi all’esame in Senato, può diventare il pretesto per incidere e limitare dei diritti fondamentali inviolabili.