Strasburgo, 15 dicembre 2008 – Un ex-imam tunisino, Mourad Trabelsi, condannato in Italia per terrorismo internazionale, è stato espulso sabato 13 dicembre dalle autorità italiane verso la Tunisia, nonostante la CEDU avesse indicato all’Italia di non procedere.
Trabelsi era stato arrestato nel 2003 e quindi condannato a sette anni di reclusione per terrorismo internazionale. Recentemente rimesso in libertà dopo aver scontato la pena, aveva fatto ricorso alla CEDU contro l’espulsione dall’Italia perché in Tunisia avrebbe rischiato di essere incarcerato e sottoposto a tortura, pendendo su di lui una condanna per terrorismo. Nonostante ciò, il Ministro dell’Interno Roberto Maroni ha dichiarato a inizio dicembre di aver firmato un decreto di espulsione nei confronti di Trabelsi. Sabato scorso Trabelsi è stato condotto all’aeroporto di Milano e rimpatriato in Tunisia dove ci sono seri rischi di violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
In merito a questa vicenda sono d’obbligo le seguenti considerazioni.
Si ricorda innanzitutto che una persona pur essendo ritenuta responsabile di atti terroristici di estrema gravità, non deve mai essere privata dei suoi diritti fondamentali. Se ciò avvenisse, la società democratica e i suoi principi fondanti verrebbero minacciati. Questo principio è stato sancito sia dal Consiglio d’Europa in una serie di documenti internazionali elaborati a partire dagli attacchi dell’11 settembre 2001 che dalla CEDU nella sua giurisprudenza.
In particolare la CEDU ha recentemente ribadito questo concetto nel caso Saadi c. Italia, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008 (*). Leggendo questa pronuncia si comprendono quali siano le condizioni reali esistenti in Tunisia, perché i diritti fondamentali sono compressi a tal punto da far temere che un principio fondamentale come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della Convenzione, possa essere violato in quel Paese.
Infine è doveroso ricordare che quando la CEDU interviene chiedendo ai sensi dell’art. 39 del suo Regolamento che si adottino determinate misure provvisorie e quando, come nel caso di specie, lo Stato non vi ottempera, c’è il concreto rischio di violazione dell’articolo 34 della Convenzione. Questo principio è stato ribadito nel caso Mamatkoulov e Askarov c. Turchia, [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 39-53, CEDH 2005-I.
(*) La versione italiana della sentenza Saadi c. Italia si può trovare su www.osservatoriocedu.it