Strasburgo, 11 gennaio 2010 – Il disegno di legge d.d.l. n. 1880/09 recante “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, altrimenti conosciuto come il disegno di legge sul “processo breve”, è composto di soli tre articoli e prevede:
- all’art. 1 la modifica della legge n. 89 del 24 marzo 2001, la c.d. “legge Pinto”, quanto alle modalità sull’equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo tutelato dall’art. 6 della Convenzione, inoltre in conformità con quanto disposto dall’art. 111 della Costituzione; l’art. 1 prevede poi la riduzione del termine da ritenersi ragionevole per ciascun grado di giudizio, quantificato in due anni; inoltre la norma prevede un sistema di accelerazione del processo incardinato per l’accertamento di tale specifica violazione, misura sostanzialmente corrispondente a quella contenuta nel disegno di legge governativo in materia di procedimento penale, attualmente all’esame della Commissione giustizia del Senato; infine l’articolo stabilisce che il processo penale deve considerarsi iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato;
- all’art. 2 l’estinzione del processo penale per violazione dei termini di durata ragionevole, in pratica una sorta di “prescrizione processuale” qualora le singole fasi del procedimento penale non si dovessero concludere nei termini fissati dal nuovo art. 346 bis c.p.p., ossia un termine perentorio biennale entro cui ogni grado del giudizio deve concludersi, pena appunto l’estinzione del processo;
- all’art. 3 l’applicazione ai procedimenti in corso nel primo grado di giudizio dei termini di prescrizione processuale previsti dall’art. 346 bis, con la sostanziale cancellazione di numerosi processi.
Quanto alle modifiche previste dall’art. 1 del disegno di legge n. 1880/09 e in particolare all’individuazione del momento iniziale per calcolare la durata del processo penale fissata nel momento di assunzione della qualità di imputato, faccio notare che ciò si pone in contrasto con la giurisprudenza della CEDU. Difatti secondo la giurisprudenza della CEDU tale termine deve decorrere dal momento in cui la persona riveste la qualità di “accusato”, pertanto sicuramente prima che il processo venga celebrato (si veda in merito Foti e altri c. Italia, sentenza del 10 dicembre 1982).
Sul disegno di legge, su cui il servizio studi del Senato ha redatto un dossier di documentazione, si è recentemente pronunciato il Consiglio Superiore della Magistratura, con parere deliberato il 14 dicembre 2009.