Strasburgo, 22 aprile 2010 – Oggi è la giornata mondiale della Terra, dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta Terra. E proprio oggi scelgo di denunciare un fatto legato all’inquinamento e allo smaltimento dei rifiuti in Basilicata.
Questa piccola regione del Sud Italia, presenta tutte le caratteristiche di una vera e propria bomba ecologica a cielo aperto, dove si nascondono pesanti eredita’ ed interessi legati allo smaltimento dei rifiuti.
Un fatto poco conosciuto ma preoccupante su cui è stato girato un interessante documentario, realizzato da Vanguard di Current, la web TV di Al Gore, che vi invito a vedere (si tratta di un video di circa 30 minuti, per prenderne visione basta cliccare qui).
Questa notizia mi permette di riflettere sull’attualità per trovare un collegamento con i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (la Convenzione) e quindi tutelabili, oltre che a livello nazionale, anche a livello internazionale.
La Convenzione non prevede una protezione ambientale in senso proprio e non garantisce espressamente un diritto all’ambiente, ma offre comunque un certo grado di protezione in materia ambientale, come è dimostrato dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’Uomo (la CEDU).
Questa giurisprudenza, individuando tematiche riguardanti l’ambiente quali quelle suscettibili di ledere il diritto alla vita (articolo 2), il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), il diritto ad un processo equo e all’accesso a un tribunale (articolo 6), il diritto di ricevere e di comunicare informazioni e idee (articolo 10), il diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) e il diritto al godimento pacifico dei propri beni (articolo 1 del Protocollo n. 1), ha dimostrato sempre più che i diritti dell’uomo e il diritto ambientale sono indissolubilmente connessi.
Ricordo, in particolare per il diritto alla vita e ambiente i casi L.C.B. c. Royaume-Uni, sentenza del 9 giugno 1998, Paul et Andrew Edwards c. Royaume-Uni, sentenza del 14 marzo 2002 e Oneryildiz c. Turquie, sentenza del 30 novembre 2004. Per il rispetto alla vita privata e familiare e del domicilio e ambiente, ricordo invece i casi Powell et Rayner c. Royaume-Uni, sentenza del 21 febbraio 1990, Moreno Gomez c. Espagne, sentenza del 16 novembre 2004, Fadeyeva c. Russie, sentenza del 9 giugno 2005, Hatton et autres c. Ryaume-Uni, sentenza dell’8 luglio 2003 (GC), Lopez Ostra c. Espagne, sentenza del 9 dicembre 1994, Guerra et autres c. Italie, sentenza del 19 febbraio 1998, Chapman c. Royaume-Uni, sentenza del 18 gennaio 2001 (GC) e Giacomelli c. Italie, sentenza del 2 novembre 2006.
Su questa base, e passando al caso concreto è importante verificare se lo Stato italiano ha adempiuto alle obbligazioni positive imposte dalla Convenzione. Per far ciò si deve esaminare con attenzione l’operato della pubblica amministrazione.
Tuttavia è ragionevole pensare che se il problema sussiste da diversi anni, se le autorità amministrative non sono state in grado di ovviare a quello che sembra un grave ed esteso problema di inquinamento ambientale, se l’autorità giudiziaria non è riuscita a dare risposta alle istanze degli interessati, allora è evidente che lo Stato non è intervenuto adeguatamente, violando il trattato convenzionale.
Da qui la possibilità per gli interessati di rivolgersi alla CEDU. La ragione è chiara. Quando a livello nazionale non si riesce e dare risposta ad un grave problema che tocca, violandoli, i diritti fondamentali, è solo un’istanza internazionale che può intervenire, ridando importanza e dignità a tali diritti.