Strasburgo, 29 settembre 2014 – Con le decisioni del 25 settembre 2014 rese nei casi Stella e altri dieci ricorsi c. Italia e Rexhepi e altri sette ricorsi c. Italia, la C.E.D.U., dopo la sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia riguardante la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per le condizioni inumane e degradanti per sovraffollamento carcerario, ha stabilito che le nuove vie di ricorso interne introdotte con il decreto legge n. 92 del 2014, approvato con legge n. 117 del 2014, sono accessibili a tutti gli interessati nonché ai ricorrenti che hanno già presentato un ricorso alla C.E.D.U., ma questo non è stato ancora dichiarato ricevibile.
Il nuovo sistema introdotto con il decreto legge n. 92 del 2014, approvato con legge n. 117 del 2014, prevede una riduzione di pena o un risarcimento per le persone che sono state detenute in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione.
La C.E.D.U. ha ritenuto di non avere elementi, al momento, per affermare che la nuova via di ricorso interna introdotta non sia appropriata per permettere la riparazione della violazione di cui all’articolo 3 della Convenzione. Gli interessati devono quindi procedere promuovendo un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione lamentata per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, un ristoro adeguato.
Per i ricorrenti detenuti, la C.E.D.U. ha stabilito che essi potranno presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione.
Le due decisioni adottate non pregiudicano la possibilità per la C.E.D.U. di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni indicati.
La C.E.D.U. ha quindi rigettato i ricorsi per non esperimento delle vie di ricorso interne.