Strasburgo 19 dicembre 2008 – Il 1° dicembre 2008, la CEDU, su richiesta dei ricorrenti, ha rinviato il caso Oršuš e altri c. Croazia (ricorso n° 15766/03) alla Grande Camera.
Tutto comincia nel 2003, quando quattordici ricorrenti di origine rom presentarono ricorso alla CEDU, lamentandosi di essere stati inseriti in classi composte esclusivamente da persone appartenenti della loro etnia.
Gli interessati riferivano di aver iniziato una procedura a livello nazionale contro le scuole elementari che avevano frequentato, affermando che era stato loro impartito un insegnamento il cui contenuto era ridotto del 30% rispetto al programma nazionale ufficiale, situazione secondo loro dovuta ad una discriminazione razziale con conseguente violazione del loro diritto all’istruzione e a non subire un trattamento inumano o degradante. A conforto delle loro affermazioni, facevano riferimento ad uno studio psicologico su allievi rom presenti nelle scuole della regione ed educati nelle classi riservate ai Rom, e quindi sottoposti ad una differenziazione scolastica di tipo segregativo. Secondo questo studio, la diversità educativa esistente aveva causato a questi bambini un pregiudizio emozionale e psicologico tale da intaccare la loro autostima e la costruzione della loro identità. L’autorità giudiziaria competente respingeva il ricorso. In particolare feceva presente che la maggioranza dei bambini rom era stata inserita nelle classi riservate esclusivamente ai Rom per il motivo che avevano bisogno di corsi di sostegno per l’apprendimento della lingua croata e che l’insegnamento delle scuole elementari era identico a quello delle altre scuole. Non vi era stata pertanto alcuna discriminazione. Anche l’appello proposto dai ricorrenti venne respinto. Infine anche la Corte Costituzionale si pronunciava sul caso di specie, respingendo a sua volta la richiesta dei ricorrenti.
Invocando gli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione, l’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) e l’art. 14 della Convenzione, i ricorrenti affermavano che il loro inserimento nelle classi riservate ai Rom li ha privati del loro diritto di essere educati in un ambiente multi-culturale e di aver causato loro un pregiudizio educativo, psicologico ed emozionale che si è tradotto in particolare in un sentimento di alienazione e di perdita di autostima. Denunciavano inoltre che la durata eccessiva della procedura intentata davanti alle giurisdizioni civili per far valere tali diritti.
Con sentenza del 17 luglio 2008, la CEDU ha concluso all’unanimità per la non violazione dell’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) preso isolatamente e in combinazione con l’art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione). La CEDU ha invece accertato la violazione dell’art. 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione.
Ora la CEDU, in Grande Camera, potrà riesaminare la sentenza del 17 luglio 2008 e pronunciarsi diversamente su tutta la vicenda.