Inquinamento ambientale e diritti fondamentali: il caso della città di Taranto

Strasburgo, 11 novembre 2008 – Recentemente è stata riportata una notizia secondo cui ad un ragazzo di dieci anni di Taranto è stato diagnosticato un cancro da fumatore, l’adenocarcinoma del rinofaringe, pur non avendo mai fumato una sigaretta. Dall’articolo si evince che il tumore si è sviluppato a causa delle condizioni ambientali gravissime in cui è vissuto il bambino fin dalla nascita.

Da quanto si legge, “…Taranto è la città più inquinata d’Italia e dell’Europa occidentale per i veleni delle industrie. L’inquinamento di Taranto, infatti, è di fonte civile solo per il 7%. Tutto il resto, il 93%, è di origine industriale. A Taranto, ognuno dei duecentomila abitanti, ogni anno, respira 2,7 tonnellate di ossido di carbonio e 57,7 tonnellate di anidride carbonica. Gli ultimi dati stimati dall’Ines (Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti) sono spietati. Taranto è come la cinese Linfen, chiamata «Toxic Linfen», e la romena Copša Miça, le più inquinate del mondo per le emissioni industriali…” (articolo apparso su www.corriere.it del 21 ottobre 2008 a firma di Carlo Vulpio)

Questa notizia mi permette di riflettere sull’attualità per trovare un collegamento con i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (la Convenzione) e quindi tutelabili, oltre che a livello nazionale, anche a livello internazionale.

La Convenzione non prevede una protezione ambientale in senso proprio e non garantisce espressamente un diritto all’ambiente, ma offre comunque un certo grado di protezione in materia ambientale, come è dimostrato dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’Uomo (la CEDU).

Questa giurisprudenza, individuando tematiche riguardanti l’ambiente quali quelle suscettibili di ledere il diritto alla vita (articolo 2), il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), il diritto ad un processo equo e all’accesso a un tribunale (articolo 6), il diritto di ricevere e di comunicare informazioni e idee (articolo 10), il diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) e il diritto al godimento pacifico dei propri beni (articolo 1 del Protocollo n. 1), ha dimostrato sempre più che i diritti dell’uomo e il diritto ambientale sono indissolubilmente connessi.

Ricordo, in particolare per il diritto alla vita e ambiente i casi L.C.B. c. Royaume-Uni, sentenza del 9 giugno 1998, Paul et Andrew Edwards c. Royaume-Uni, sentenza del 14 marzo 2002 e Oneryildiz c. Turquie, sentenza del 30 novembre 2004. Per il rispetto alla vita privata e familiare e del domicilio e ambiente, ricordo invece i casi Powell et Rayner c. Royaume-Uni, sentenza del 21 febbraio 1990, Moreno Gomez c. Espagne, sentenza del 16 novembre 2004, Fadeyeva c. Russie, sentenza del 9 giugno 2005, Hatton et autres c. Ryaume-Uni, sentenza dell’8 luglio 2003 (GC), Lopez Ostra c. Espagne, sentenza del 9 dicembre 1994, Guerra et autres c. Italie, sentenza del 19 febbraio 1998, Chapman c. Royaume-Uni, sentenza del 18 gennaio 2001 (GC) e Giacomelli c. Italie, sentenza del 2 novembre 2006.

Su questa base, e passando al caso concreto è importante verificare se lo Stato italiano ha adempiuto alle obbligazioni positive imposte dalla Convenzione. Per far ciò si deve esaminare con attenzione l’operato della pubblica amministrazione.

Tuttavia è ragionevole pensare che se il problema sussiste da diversi anni, se le autorità amministrative non sono state in grado di ovviare a quello che sembra un grave ed esteso problema di inquinamento ambientale, se l’autorità giudiziaria non è riuscita a dare risposta alle istanze degli interessati, allora è evidente che lo Stato non è intervenuto adeguatamente, violando il trattato convenzionale.

Da qui la possibilità per gli interessati di rivolgersi alla CEDU. La ragione è chiara. Quando a livello nazionale non si riesce e dare risposta ad un grave problema che tocca, violandoli, i diritti fondamentali, è solo un’istanza internazionale che può intervenire, ridando importanza e dignità a tali diritti.